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D.P.R. 05/06/2001 n. 328i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT); l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici; m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio; n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi; o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici; p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare; q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche; r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici; s) le attività di ricerca. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali: a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS); b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica; d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche; e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici; f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici; h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; i) le analisi dei materiali geologici; l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica; m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti; n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche. Art. 42. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio; b) classe 85/S - Scienze geofisiche; c) classe 86/S - Scienze geologiche. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo; b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a); c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche. Art. 43. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 16 - Scienze della terra. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, to pografia e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia; b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a); c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a). 4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica, nonché dal- la seconda prova scritta. Art. 44. Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi. Capo IX Professione di ingegnere Art. 45. - Sezioni e titoli professionali 1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione. 2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale; b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale; c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere del l'informazione. 3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior; b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior; c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior. 4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli ingegneri -settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione". Art. 46. Attività professionali 1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1: a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio; b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica; c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestio- ne di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni. 2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre set- tori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi. 3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura; b) per il settore "ingegneria industriale": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva; c) per il settore "ingegneria dell'informazione": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva. Art. 47. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) per il settore civile e ambientale: 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corri spondente alla direttiva 85/384/CEE; 2) classe 28/S - Ingegneria civile; 3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio; b) per il settore industriale: 1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica; |
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